
continua l'incertezza di accesso delle barche italiane che non battono bandiera in acque extra territoriali
Si avvicina la bella stagione e tanti diportisti italiani proprietari di "natanti" non immatricolati si ritrovano davanti al problema di accedere in sicurezza in acque extra territoriali (Croazia, Slovenia, Francia, Grecia...).
Riprendiamo la questione e partiamo dalla definizione di "natante" per la normativa italiana (articolo completo qui).
NATANTE: DEFINIZIONE
Nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite "natanti" le unità da diporto il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione.
I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano.
I natanti sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici STED e pertanto sono beni mobili non registrati.
I LIMITI DI NAVIGAZIONE
I natanti provvisti di marcatura CE (dopo 17/6/1998) possono navigare fino a 12 NM dalla costa mentre quelli non marcati CE hanno un limite di navigazione di 6 NM dalla costa italiana (a meno particolari abilitazioni).
La possibilità di navigare senza alcun limite dalla costa e in particolare oltre le 12 miglia con un natante CE è vanificata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 (entrata in vigore nel 1994) che - prevedendo la possibilità di controllo in acque internazionali anche da parte delle navi militari e comunque la necessità di identificazione certa della nazionalità dell'unità sottoposta a eventuale controllo - richiede di esibire idonea documentazione, di cui dispone solo il natante che, immatricolato, assume il regime giuridico di imbarcazione.
Quanto sopra riportato ha precluso l'accesso dei natanti nelle acqure territoriali di alcuni paesi Europei. In altri (tipo la Croazia) esite tuttora una grande incertezza nelle normative di volta in volta interpretate in modo diverso dalle varie Autotità portuali.
Bisogna infine ricordare che i natanti sono coperti dall’assicurazione obbligatoria per i limiti di navigazione autorizzati (6 o 12 miglia) e nell’ ipotesi di un incidente in mare in cui vengono coinvolte anche le persone, con feriti o altro, la compagnia assicuratrice potrebbe non provvedere al risarcimento dei danni, quando viene provato che il mezzo nautico navigava oltre i limiti di abilitazione e soprattutto in acque non italiane.
L'ATTESTAZIONE PER NATANTI DA DIPORTO
Il provvedimento del governo italiano annunciano nel corso del 2024 ha incontrato molte difficoltà ad essere accettato, almeno per il momento. La dichiarazione di proprietà e il DCI emanato da Confindustria nautica non consentono infatti l'identificazione dell'unità come invece fanno le immatricolazioni ufficiali di bandiera e diversi stati ancora oggi non lo riconoscono per consentire l'accesso nelle proprie acque territoriali.
Per tutti punti sopra elencati consigliamo a tutti i diportsti italiani di immatricolare la propria unità in uno stato di bandiera riconosciuto.
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