Nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite natanti le unità da diporto il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione.
I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano.
I natanti sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile e pertanto sono beni mobili non registrati.
I documenti da tenere a bordo del natante, in originale o in copia conforme all'originale, durante la navigazione sono:
A richiesta del titolare, un natante può essere iscritto nei registri delle imbarcazioni da diporto. In tal caso assume il regime giuridico delle imbarcazioni, e viene dotato di licenza di navigazione e di certificato di sicurezza.
I natanti costruiti secondo le prescrizioni tecniche della Direttiva dell'Unione Europea 94/25/CE e successive modificazioni sono marcati CE (dopo 17/6/1998) e non hanno un limite di navigazione dalla costa, ma 4 specie di navigazione legate alle condizioni meteomarine:
Quando le condizioni meteomarine superano i limiti della categoria di progettazione, il natante ha l'obbligo di riparare nell'approdo sicuro più vicino.
I natanti non marcati CE (prima 17/6/1998), invece, hanno limiti di navigazione legati alla distanza dalla costa:
Si tenga presente tuttavia che la possibilità di navigare senza alcun limite dalla costa e in particolare oltre le 12 miglia con un natante CE è vanificata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 (entrata in vigore nel 1994) che - prevedendo la possibilità di controllo in acque internazionali anche da parte delle navi militari e comunque la necessità di identificazione certa della nazionalità dell'unità sottoposta a eventuale controllo - richiede di esibire idonea documentazione, di cui dispone solo il natante che, immatricolato, assume il regime giuridico di imbarcazione.
Un mezzo navale, privo di elementi di individuazione, di bandiera e senza documenti di bordo, come nel caso di un natante, costituisce un classico esempio di violazione dell’art. 91 della richiamata Convenzione di Montego Bay sul riconoscimento della “nazionalità delle navi” in acque internazionali e pertanto può essere fermato e accompagnato al primo approdo per gli accertamenti ritenuti necessari. Ne caso specifico si applicano le sanzioni previste dallo Stato di appartenenza della nave militare che ha eseguito il fermo, che variano da Paese a Paese.
Bisogna infine ricordare che i natanti sono coperti dall’assicurazione obbligatoria per i limiti di navigazione autorizzati (6 o 12 miglia) e nell’ ipotesi di un incidente in mare in cui vengono coinvolte anche le persone, con feriti o altro, la compagnia assicuratrice non provvede al risarcimento dei danni, quando viene provato che il mezzo nautico navigava oltre i limiti di abilitazione e soprattutto in acque non italiane.