ETTORE ROMAGNOLI
I TITOLI PROFESSIONALI PER IL DIPORTO:
Lo sviluppo del diporto “Commerciale” e la diffusione del turismo marino ha comportato una nuova concezione della nautica con l’affidamento della condotta e governo a persone munite di apposito titolo professionale e non di semplice abilitazioni quali le patenti nautiche. A ciò si è proceduto con il D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante il “Regolamento sull’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”.
Prima dell’odierno assetto, per il comando delle imbarcazioni adibite al noleggio in acque marittime, fu istituito ex art. 10 comma 1° l. 647/96 il titolo professionale di “Conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio” inserito nel novero dei Titoli professionali marittimi ed ancora valido per i possessori in virtù dell’articolo 14 del D.M. 121/05. Esso era rilasciato senza esame supplementare a coloro che oltre ad essere iscritti nelle matricole della Gente di mare fossero muniti del certificato limitato RTF ed erano in possesso della patente nautica da almeno tre anni. Oltre a ciò con il D. Leg.vo 229/17 è stato introdotto il titolo di ufficiale di II classe per il diporto che dovrebbe essere semplificato ma, ad oggi (marzo 2022) si attende il DM attuativo.
Passando all’esame della disciplina vigente, l’art. 1 del decreto 121/05 indica il suo campo di applicazione quale limitato al personale imbarcato sulle navi ed imbarcazioni da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi da diporto di cui all’art. 3 l. 172/03 (superyacht) impiegate esclusivamente in crociere turistiche ed in genere per il personale imbarcato su navi da diporto non commerciali.
E'stata attuata una certa permeabilità tra i titoli professionali marittimi “classici” e quelli del diporto ex art. 13 del decreto che stabilisce la possibilità di conseguimento automatico dei titoli per il diporto da parte dei possessori di titoli professionali marittimi stabilendo che le abilitazioni di comandante, capitano, ufficiale di navigazione, direttore di macchina, capitano di macchina e ufficiale di macchina di cui al decr. Min. trasp. e nav. del 5 ottobre 2000 consentono ai loro possessori di ottenere le corrispondenti abilitazioni di cui al nostro decreto 121/05. Passando alla disciplina positiva, l’art. 2 istituisce 6 titoli professionali distinti secondo la tradizione voluta dal Codice della navigazione tra macchina e coperta.
Essi sono:
A) Sezione coperta:
B) Sezione macchina:
L’ art. 3 statuisce che il suddetto personale deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria, e pertanto destinato alla navigazione internazionale e sottoposto ai dettami della convenzione STCW 78/95 cui l’Italia ha aderito con l. 739/85. In conseguenza ad esso si applicano le disposizioni dell’art. 113 e segg. del cod. nav. sulla gente di mare.
A similitudine di quanto operato per i tradizionali titoli di lungo corso, gli artt. 4 e 9 prevedono le qualifiche di allievo ufficiale di navigazione del diporto e allievo ufficiale di macchina del diporto per ottenere il quale occorre avere compiuto i 16 anni, assolto l’obbligo scolastico ed essere iscritto alla 1^ categoria delle matricole gente di mare. Gli artt. 5, 6 e 7 disegnano poi i requisiti per ottenere il ”certificato” rispettivamente di ufficiale di navigazione, capitano e comandante del diporto. Per i titoli di coperta l’art. 8 specifica che gli stessi sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità a motore. Per le unità dotate di propulsione velica è istituita la particolare specializzazione “vela” che si consegue previa specifico esame teorico pratico sulla conduzione velica secondo il disposto dell’art. 9 del Decreto Direttoriale 17/12/07 che discende dal D.M. 30/11/07 sui titoli professionali marittimi. Le spese relative all’impiego di mezzi nautici per lo svolgimento della prova sono a carico dei candidato. La commissione di esame, in questo caso, sarà integrata da un istruttore velico designato dalla F.I.V. o dalla Lega navale italiana.
I successivi artt. 10, 11 e 12 riguardano invece rispettivamente l’Ufficiale di macchina del diporto, il Capitano di macchina del diporto ed il Direttore di macchina del diporto. Per tutti i titoli è previsto un periodo di navigazione/tirocinio con preminenza di navigazione su unità da diporto adibite al noleggio. La durata del tirocinio è relazionata al possesso o meno del diploma di istituto nautico. Per il Capitano del diporto è obbligatorio anche un anno di navigazione internazionale breve certificata che a norma dell’art. 1 n. 36 del D.P.R. 435/91 recante il regolamento di sicurezza per le navi mercantili è quella “che si svolge tra porti di stati diversi nel corso della quale la nave non si allontani più di 200 miglia da un porto o da una località ove l’equipaggio e i passeggeri possono trovare un rifugio, sempre ché la distanza tra l’ultimo porto di scalo nello stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi le 600 mg. dalla costa”. Per questo titolo è possibile alternare la navigazione su naviglio da diporto con quella su naviglio ad uso privato di cui all’art. 25 l. 472/99; Il periodo obbligatorio di navigazione è ridotto per coloro che sono in possesso del diploma di istituto nautico.
Come accennato gli ufficiali in parola ottengono un certificato e dovranno essere in regola con le prescrizioni della Convenzione internazionale sugli standa0rd addestrativi e tenuta della guardia - STCW 78/95 ed avere frequentato i corsi di sicurezza personale e responsabilità sociali) (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global maritime distress safety system (GMDSS), Radar arpa, antincendio di base ed avanzato e primo soccorso salvo altri previsti da aggiornamenti in atto della predetta normativa. Per ottenere i certificati di ufficiale e capitano del diporto sia di coperta che di macchina è necessario comunque il superamento al termine del tirocinio di un esame teorico pratico i da svolgere presso le Direzioni marittime giusta D.M. 30/11/07 e D. Direttoriale del 17/12/07 pubblicati sul S.O. G.U. n. 13 del 16 gennaio 2008, vertenti sui programmi d’esame per i titoli mercantili. Gli esami previsti per il conseguimento di tali titoli sono svolti unitamente e con programmi uguali a quelli previsti per i titoli professionali marittimi di cui ai citati decreti. Naturalmente la commissione, edotta sul titolo richiesto, potrà indirizzare l’esame in senso utile per la diversa professionalità da sondare rispetto agli aspiranti ai titoli professionali per la navigazione mercantile classica.
Per i titoli di coperta è interessante la notazione di cui all’art. 8 che specifica al primo comma che gli stessi sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità a motore.
L’art. 14 detta le disposizioni transitorie ammettendo nei diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento in parola e quindi il 20 gennaio 2007, la conversione del titolo di conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque marittime in quello di ufficiale di navigazione del diporto. Lo stesso vale per i titolari di patente nautica per le navi da diporto. Inoltre, il predetto titolo conserva validità e specie di abilitazione. Giusto coronamento conoscitivo è costituito dallo specifico CCNL del 1° luglio 2015 che ha sostituito i precedente del 2007. In definitiva quindi si è attuato un sistema di titoli dedicati al diporto che assicurano una professionalizzazione degli addetti al comparto e ciò sia sulla base di esperienza di navigazione, corsi obbligatori ed esami da superare che essendo simili a quelli per i massimi titoli professionali marittimi assicurano la preparazione di questi marinai e la serenità dell’utenza che a loro si affiderà.
Vediamo realizzato il binomio informazione che è conoscenza e meno rischi / sicurezza che discende dall’applicazione delle massime teoriche e di esperienza acquisite nell’esercizio della navigazione. E’ superfluo osservare che grazie alla maggiore preparazione di base richiesta ed al conseguente impegno professionale ci saranno di certo ricadute positive sul versante della prevenzione degli incidenti in mare ed in generale della security che costituisce oggi più che mai un’esigenza imprescindibile alla quale la civiltà del terzo millennio deve tendere.-
Avv. Ettore Romagnoli