Si definisce imbarcazione ogni unità galleggiante in grado di avere una propria direzione di moto indipendentemente da cosa la determini, sia essa la forza del vento (propulsione velica), quella di un motore (propulsione a motori) o la forza stessa dell’uomo (propulsione a remi).
Esistono due tipi di imbarcazioni adatte alla navigazione da diporto:
Nella categoria delle unità utilizzate a fini commerciali rientrano anche le le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
A seconda della lunghezza dello scafo, le unità da diporto possono essere a loro volta suddivise in:
Questa classificazione è molto importante, perché le norme da rispettare variano a seconda del tipo di unità da diporto.
Per le imbarcazioni da diporto (a differenza dei natanti e delle moto d’acqua) sono obbligatori:
a) Licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’unità;
b) Certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
Entrambi i documenti vengono rilasciati dallo Sportello Telematico del Diportista (STED) all’atto dell’iscrizione. Anche per le navi da diporto è obbligatorio disporre della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Tuttavia, diversamente da quanto accade per le imbarcazioni da diporto, la licenza di navigazione che viene rilasciata per le navi da diporto abilita alla navigazione nelle acque interne e marittime senza alcun limite.
Sia le navi che le imbarcazioni da diporto sono iscritte all’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto.