
I limiti della normativa contenute nel Ddl ''Made in Italy'' del 2024
E' notizia di questi giorni che la Croazia ha annunciato il riconoscimento per il 2025 dei documenti previsti dalla normativa contenuta nel Ddl ''Made in Italy'' del 2024 per consentire l'accesso nelle proprie acque territoriali.
La Slovenia invece non recepisce il decreto e continua a richiedere l’immatricolazione e la connessa bandiera per consentire l’approdo alle proprie coste. La navigazione è ammessa (traffico inoffensivo) ma per raggiungere altri stati che non pongano limitazioni.
Analizziamo di seguito in cosa consiste e i limiti della procedura made in Italy implementata che non consiste (né ciò può essere) in una vera e propria immatricolazione e diritto alla bandiera nazionale.
In base alla procedura, per i natanti in possesso di italiani dovrebbe essere sufficiente presentare alle autorità dei Paesi dell'UE un documento contenente i dati tecnici dell'imbarcazione (DCI - Dichiarazione di Costruzione o Importazione), unitamente a una dichiarazione di possesso del proprietario autenticata dagli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA), per navigare in acque straniere e specialmente approdare sul territorio.
Analizziamo i punti salienti di questo decreto.
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I DOCUMENTI NECESSARI
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I documenti richiesti per avere il certificato sono:
- UN DOCUMENTO CHE ATTESTI LA PROPRIETA':
Può essere uno di questi:
- Una fattura di acquisto
- Un atto di vendita con firme autenticate, in bollo e registrato presso l'Agenzia delle Entrate per ottenere una data certa.
- in mancanza di uno dei due sopra elencati:
una auto-dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritto e autenticato dagli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA).
Con questa dichiarazione si attesta che l'imbarcazione è di esclusiva proprietà, fornendo informazioni sulla data e il luogo di acquisto e sul venditore.
- IL "DCI" RILASCIATO DA CONFINDUSTRIA NAUTICA
Per ottenere il "DCI" da Confindustria Nautica sono necessari i seguenti documenti:
- un documento che attesta i dati della barca
Se un natante è marchiato CE (dal17 giugno 1998 in poi), la dichiarazione di conformita CE rilasciata dal costruttore
- il certificato potenza del motore/i
Se il natante non è marchiato CE (prima del 17 giugno 1998) è necessario avere uno dei seguenti documenti: un estratto dal registro comunitario da cui si evincano i dati tecnici dell’unità; oppure l’attestazione di idoneità rilasciata da Organismo tecnico, di cui vanno indicati il numero e la data di rilascio (certificato di omologazione del prototipo)
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I PUNTI DEBOLI DEL DECRETO
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Di seguito i punti deboli della pratica:
- MONTEGO BAY
La navigazione dovrà avvenire inevitabilmente senza superare le 12 mg dalla costa per non navigare in acque internazionali. Secondo quanto indicato nella convenzione internazionale di "Montego Bay" o UNCLOS che - prevedendo la possibilità di controllo in acque internazionali anche da parte delle navi militari e comunque la necessità di identificazione certa della nazionalità dell'unità sottoposta a eventuale controllo - richiede di esibire idonea documentazione, di cui dispone solo l’unità immatricolata che assume il regime giuridico di imbarcazione. Un mezzo navale, privo di elementi di individuazione, di bandiera e senza documenti di bordo, come nel caso di un natante, costituisce un classico esempio di violazione dell’art. 91 della richiamata Convenzione di Montego Bay sul riconoscimento della “nazionalità delle navi” in acque internazionali e pertanto può essere fermato e accompagnato al primo approdo per gli accertamenti ritenuti necessari. - MANCANZA DOCUMENTI PER BARCHE ANTE CE
per le barche ante CE il documento che attesta i dati della barca non sempre è disponibile soprattutto per piccole barche o gommoni varati prima del giugno 1998.
- LIMITI DI NAVIGAZIONE
i limiti di navigazione che per i natanti resteranno di 6 miglia dalla costa per le barche ante CE e di 12 miglia per quelle con marcatura CE.
- AUTENTICAZIONE ATTO PRESSO STA
Il diportista per autenticare l'autocertificazione di proprietà è costretto a recarsi presso gli STA (gli uffici ACI) che sono distribiti sul territorio ma non sempre vicini al proprio Comune di residenza.
Restiamo in attesa di sviluppi futuri ma consigliamo gli armatori di considerare di immatricolare in bandiera il proprio natante se non si vogliono avere problemi di navigazione anche in acque estere e internazionali oltre le 12 miglia dalla costa.
La redazione di BandieraOK
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